CODICE DEONTOLOGICO FISS


Codice deontologico degli operatori nell'ambito della sessualità umana
Approvato all’unanimità nel Consiglio Direttivo del 27 maggio 2006 a Roma
Art.1
Il presente Codice Deontologico é l'insieme dei principi e delle regole a cui gli operatori
nell'ambito della sessualità umana si uniformano nell'esercizio della professione. Esso prescrive i
comportamenti più consoni in relazione agli scopi professionali. L’operatore è tenuto
alla conoscenza delle regole ivi contenute, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Tutti i membri della Federazione sono tenuti al rispetto dei rispettivi codici professionali, qualora
esistenti, relativi al loro ruolo professionale
Art. 2
Obiettivo professionale dell’ operatore nell’ambito della sessualità umana è di promuovere,
mantenere e migliorare la salute sessuale come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'intervento sessuologico si esplica nei diversi campi dell'educazione, della consulenza, della
terapia e della ricerca.
L’operatore si impegna a rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, alla autodeterminazione e
all’autonomia delle persone che si avvalgono delle sue prestazioni.
L’operatore riconosce i confini delle proprie competenze e si limita pertanto all’impiego degli
strumenti teorico-pratici nei quali ha acquisito adeguata competenza.
Art.3
La formazione professionale dell’operatore in ambito sessuologico richiede:
 un iter formativo adeguato per la propria area di intervento che includa anche una
formazione personale mirata alla consapevolezza delle proprie dinamiche personali in
campo sessuale e che consenta, attraverso esperienze didattiche e di supervisione, lo
sviluppo di conoscenze teoriche e applicative sui temi della sessualità umana nella sua unità
somato-psichica-relazionale.
 un aggiornamento scientifico e una formazione permanente per mantenere un alto livello di
competenza teorica e pratica, attraverso la regolare frequenza a programmi di formazione
professionale, seminari professionali, congressi e letture di riviste scientifiche.
Art. 4
Il comportamento dell'operatore deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione. In
nessun caso egli abuserà della sua posizione professionale.
Art.5
L’operatore è tenuto a realizzare interventi sulla sessualità tenendo conto della salute globale della
persona.
Art.6
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale: l'operatore e il cliente hanno reciproci diritti e
doveri. L'operatore ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.
Art.7
L'operatore, stabilito un rapporto professionale con il cliente, s'impegna al meglio delle sue capacità
e provvede a favorire la continuità del rapporto.
L'operatore è tenuto a non prolungare un trattamento clinico che si sia dimostrato inefficace
suggerendo, ove possibile, un altro tipo di trattamento e/o operatore. E’ tenuto altresì a non suscitare
aspettative infondate nel cliente.
Art.8
L'avvalersi di consulenze intese a migliorare le prestazioni professionali è scelta deontologicamente
corretta da parte dell'operatore che ritenga ciò necessario in riferimento al proprio livello di
competenza.
Art.9
Ogni intervento è subordinato al libero consenso del cliente o di chi lo rappresenta, preventivamente
informato dell’utilità e degli obiettivi, della prevedibile durata, della prognosi, dei rischi eventuali,
del costo, nonché delle tecniche messe in atto e delle alternative possibili.
Nel caso di soggetti che per età o per altri motivi non siano in grado di esprimere validamente il
loro consenso, questo deve essere dato da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.
Art.10
L’operatore è tenuto al rispetto delle opinioni e dei valori del cliente anche se personalmente non li
condivide. A sua volta è libero di non collaborare al raggiungimento di obiettivi che contrastino con
le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare il cliente
verso chi possa adeguatamente aiutarlo nel perseguire il suo obiettivo.
Art.11
E' deontologicamente sconsigliato iniziare un rapporto professionale di consulenza o terapia con
persone con le quali ci sia un rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni
affettive e/o sessuali. Costituisce grave violazione deontologica stabilire relazioni sessuali con
coloro con cui gli operatori abbiano un rapporto professionale, di consulenza o terapia, o con cui
abbiano attività o responsabilità di tipo educativo.
Art.12
E' improprio ogni atto che violi l'intimità fisica e/o psichica non strettamente necessario per il
raggiungimento dei fini specifici dell'intervento professionale.
L'ispezione corporea dei clienti è riservata, ove necessaria, agli operatori che ne siano abilitati in
virtù di altra professione esercitata.
Art.13
E' vietato procurare partner ai clienti, sia gratuitamente che dietro compenso.
Art.14
Per la natura profondamente intima e confidenziale che le persone attribuiscono alle informazioni
sulla propria sessualità, il segreto professionale va osservato con particolare scrupolo. A questo
proposito si rimanda a quanto previsto dai rispettivi codici professionali e dalla legislazione vigente.
Art.15
Quando all'operatore si rivolge non una persona singola ma una coppia, egli persegue il benessere
della coppia stessa da considerarsi nel suo insieme quale cliente. Quando solo un membro della
coppia consente la rivelazione di informazioni, l’operatore può rivelare solo le informazioni relative
al cliente consenziente, proteggendo l’identità e la riservatezza del cliente non consenziente.
Art.16
Durante l'operare con una coppia il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell'altro va
accettato e rispettato. Se tale segreto ostacola grandemente l'utilità dell'intervento ed il
raggiungimento degli obiettivi concordati con la coppia stessa, oppure se il mantenimento
costituisce un fattore di danno per il partner che ne è all'oscuro, la situazione deve essere analizzata
con il partner che ha confidato il segreto, arrivando eventualmente all’interruzione del contratto.
Art.17
Nel caso di una coppia di cui uno dei due membri sia un minore, prevalgono le norme relative alla
salvaguardia del minore stesso su quelle relative al rispetto della coppia come globalità.
Art.18
Gli interventi e le attività relative alla informazione sessuologica dovranno tendere alla completezza
e correttezza dell'informazione. Laddove esistono versioni e interpretazioni diverse di un unico
evento o argomento è necessario informare rilevandone la problematicità e riportando le differenti
versioni o interpretazioni.
La distinzione tra attività di divulgazione scientifica ed attività pubblicitarie e/o promozionali di
qualsiasi tipo dovrà essere il più possibile chiara ed esplicita.
Art.19
In considerazione del lavoro svolto dai mezzi di comunicazione di massa, gli operatori coinvolti in
tale settore cureranno, nella salvaguardia dei diritti dell'informazione, di non relegare l'informazione
sessuale e la sessualità nell'ambito della patologia individuale e sociale in genere e in particolare
della violenza, della corruzione e della mercificazione corporea.
Nel rispetto della propria e dell'altrui persona e della fondamentale libertà di differenti scelte di vita,
essi eviteranno l'informazione sessuologica in forma di indiscriminata intrusione nella sfera privata
altrui, non selezionabile dal cliente.
Avranno altresì cura di documentarsi sui diversi effetti provocati dai media anche al fine di
riconoscerli nell'utenza e di promuovere una più avvertita lettura dei messaggi portati dai media
stessi.
Art.20
La pubblicità e l’informazione relative all’attività professionale dell’operatore devono essere
ispirate in modo particolarmente restrittivo, considerata la peculiarità della disciplina, a criteri di
decoro professionale, serietà scientifica e tutela dell’immagine della professione.
Art.21
Le consulenze on line non sostituiscono il rapporto professionale tradizionale, ma sono da
intendersi come forme di informazione e di orientamento per quelle persone che comunque lo
richiedono. E’ responsabilità e obbligo dell’operatore attenersi alle regole del presente codice anche
in questi casi
Art.22
La ricerca sessuologica su soggetti umani è consentita a condizione che non sia pregiudizievole per
chi vi si sottopone.
Il carattere scientifico di una ricerca deve essere documentato sulla base di un protocollo
riconosciuto e controllabile. Deve essere altresì individuabile il nominativo del o dei responsabili
della ricerca stessa.
Le sedi deontologicamente appropriate per la strutturazione, comunicazione e/o discussione delle
ricerche sessuologiche sono quelle scientificamente competenti.
Art.23
Gli operatori possono avvalersi della partecipazione volontaria di soggetti di ricerca purché non
siano suscettibili di pressioni a tale fine.
A tale proposito si richiede l'attestazione di un consenso valido ed informato dato personalmente da
ciascun volontario.
I potenziali benefici connessi alla ricerca devono essere maggiori dei potenziali rischi.
Ai partecipanti alla ricerca in qualità di soggetti vanno garantiti l'anonimato, la riservatezza e la non
riconoscibilità, così come la libertà di ritirare il consenso senza riserve.
Art.24
L'esercizio della professione nell'ambito della sessuologia è fondato sulla libertà ed indipendenza
degli operatori quali loro diritti inalienabili. Per conseguenza, sia per gli operatori liberi
professionisti che per quelli dipendenti e convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi
qualora siano richiesti interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, a meno che non
vi sia immediato pericolo di vita per il cliente.
L'obiezione di coscienza può esprimersi oltre che verso gli obiettivi richiesti dal cliente, anche verso
i programmi dell'ente di riferimento, pubblico o privato, che l'operatore ritenga eticamente
inaccettabili.
Art.25
L'operatore che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con
operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, chiederà il rispetto del diritto di
libertà e di indipendenza professionale che gli competono e si informerà, per rispettarli, sugli statuti,
regolamenti e norme in genere, della parte istituzionale committente la propria attività
professionale.
E' comunque doveroso che, anche in situazione di dipendenza, convenzione e collaborazione con
altri, gli operatori considerino primario il benessere dell'utenza.
Art.26
Il presente codice elaborato ed approvato dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica viene
condiviso dalle Società che fanno parte della Federazione stessa. I comportamenti dell’operatore e
dei soci collettivi ordinari, in violazione alle norme in esso contenute, sono soggetti a sanzioni per
le quali si rimanda al Collegio dei Probi Viri della Federazione.